Tra le misure di prevenzione del rischio corruttivo, il Comune di Bastia Mondovì prevede il cd. Whistleblowing, introdotto dall’art. 1 comma 51 della L. 190/2012, che ha modificato D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 inserendovi l’54-bis avente ad oggetto “Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti”. Il termine Whistleblowing deriva dalla frase inglese “blow the whistle”, cioè “soffiare nel fischietto” e si riferisce all’azione di un arbitro che segnala un fallo, oppure a quella di un poliziotto che vuole fermare un’azione illegale. Vengono definiti whistleblowers i soggetti che denunciano pubblicamente o riferiscono alle autorità attività illecite, che possono consistere in una violazione di legge, nella minaccia di un interesse pubblico, nella dolosa omissione di un comportamento dovuto.
La collaborazione dei soggetti interni all’amministrazione che riferiscono di una condotta illecita conosciuta nell’esercizio della propria attività lavorativa, così come (quella dei soggetti esterni venuti in altro modo a conoscenza di un fenomeno corruttivo) degli altri soggetti previsti dall’art. 54 bis D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, appare fondamentale in quanto lo scopo finale perseguito grazie a tali informazioni è quello di venire a conoscenza del fenomeno corruttivo in sé, lesivo per la pubblica amministrazione sotto molteplici aspetti, primo fra tutti il danno di immagine. A tal fine la nozione di corruzione introdotta dalla legge 190/2012 è più ampia di quella penale e comprende le varie situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato onde ottenere vantaggi per soggetti privati o pubblici.
Coloro che effettuano segnalazioni godono di specifiche forme di tutela ed in particolare:
In allegato la procedura per la segnalazione di illeciti, aggiornata al decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24.