Attribuzione di numero civico
Devono essere dotati di numero civico tutti gli accessi esterni anche se secondari, inclusi i passi carrai, che immettono in abitazioni, esercizi, uffici, ed altre unità, comprese grotte, baracche e simili purché adibite ad abitazione.
Sono inoltre soggette a numerazione civica le porte delle chiese, gli accessi dei monumenti pubblici, gli ingressi a fienili, stalle, legnaie e simili, nonché le aree recintate provviste di accesso all'area di circolazione.
Per area di circolazione si intende ogni spazio del suolo pubblico o aperto al pubblico, di qualsiasi forma e misura, destinato alla viabilità.
In presenza di più di un'unità immobiliare, con unico accesso sull'area di circolazione, dovranno essere comunicati i numeri interni in misura pari alle unità immobiliari in essa comprese.
La richiesta di attribuzione di numero civico va presentata a costruzione ultimata e comunque prima che il fabbricato possa essere occupato, contestualmente alla presentazione della domanda per il rilascio del certificato di agibilità, ovvero in ogni altro caso in cui sia necessaria l'attribuzione di un nuovo numero civico.
Salvo i casi di riordino della numerazione civica disposti dal Comune, la spesa per l'acquisto e l'apposizione delle targhe riportanti l'indicazione del numero civico, come anche dell'eventuale numerazione interna, è a totale carico del proprietario del fabbricato.
Attribuzione numero civico
Rivolgersi all'ufficio competente
Legge 24.12.1954 n. 1228
D.P.R. 30.05.19889 N. 223
Circolare Istat prot. 912/2014/P in data 15/01/2014
il procedimento di attribuzione di numero civico si conclude entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza ovvero entro 90 giorni nel caso in cui sia necessario il preventivo riordino della numerazione dell'area di circolazione interessata.