A chi è rivolto
Alle persone coniugate che intendano separarsi e/o divorziare
Descrizione
Legge 10.11.2014 n. 162 conversione in legge con modificazioni D.L. 12.09.2014 N. 132 e legge n. 55 del 06.05.2015.
Sarà possibile separarsi o divorziare, scegliendo fra queste tre ipotesi:
1. Presso il Tribunale Ordinario di Cuneo
2. Di fronte ad un avvocato (art.6- negoziazione assistita)- solo consensule
3. Di fronte all'Ufficiale dello Stato Civile (art. 12)- solo consensuale
Per il divorzio, i coniugi devono attendere un anno se trattasi di separazione giudiziale, sei mesi se consensuale.
Come fare
Ai sensi art.12 della legge 162/2014, prevede che a decorrere dal 11.12.2014, i coniugi di comparire direttamente innanzi all' Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di
- separazione consensuale
- richiesta congiunta di cessazione/scioglimento degli effetti civili del matrimonio
- modifica delle convenzioni di sepazione e divorzio innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile
L'assistenza degli avvocati difensori è facoltativa.
Tale procedura si può adottare solo quando:
- non vi sono figli minori avuti nel matrimonio
- non vi siano figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave
- non vi siano figli economicamente non autosufficienti
- non vi siano accordi patrimoniali
Cosa serve
Al fine di promuovere una maggiore riflessione sulle decisioni in questione, è stato previsto un doppio passaggio dinanzi all'Ufficila di Stato Civile a distanza di non meno di 30 giorni.
La prima firma di un accordo da confermare a distanza di non meno di 30 giorni di fronte all'Ufficiale di Stato Civile.
Competente a ricevere l'accordo è il Comune, alternativamente, di:
Iscrizione dell'atto di matrimonio (e cioè il Comune dove è stato celebrato il matrimonio)
Trascrizione dell'atto di matrimonio celebrato con rito concordatario/religioso o celebrato all'estero
Residenza di uno dei coniugi.
Cosa si ottiene
Un atto di separazione o divorzio
Tempi e scadenze
La L. n. 55/2015 "Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonche' di comunione tra i coniugi", ha previsto che al secondo capoverso della lettera b), del numero 2), dell'art. 3 della L. n. 898/1970, le parole: « tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale» sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale".
Quanto costa
Accedi al servizio
Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio
Condizioni di servizio
Contatti
Argomenti:Pagina aggiornata il 02/02/2024